Le opere interne corrispondenti a:
- chiusura con struttura precaria di terrazza di collegamento tra edifici contigui e/o terrazza non superiore a m² 50 già coperta.
- copertura con struttura precaria di uno spazio interno (cortili, chiostrine, patii) e realizzazione di tettoie nei terrazzi al livello delle singole unità immobiliari alle quali afferiscono e/o negli spazi esterni di pertinenza (corte esclusiva e/o giardino)
- chiusura con struttura precaria del balcone posto in un piano intermedio o all'ultimo piano.
- chiusure assimilate alle verande quali tettoie, pensiline, gazebo e altre ancora comunque denominate purché ricadenti su aree private (comma IV).
sono disciplinate dall’articolo 20 della Legge 16-04-2003, n. 4.
Contestualmente all'inizio dei lavori il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme urbanistiche, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento a favore del comune dell'importo di cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura con struttura precaria, ferma restando l'acquisizione preventiva del nulla-osta da parte della soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo.
Approfondimenti
Sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione.
Si definiscono verande tutte le chiusure o strutture precarie relative a qualunque superficie esistente su balconi, terrazze e anche tra fabbricati.
Sono assimilate alle verande le altre strutture, aperte almeno da un lato, quali tettoie, pensiline, gazebo e altre ancora, comunque denominate, la cui chiusura sia realizzata con strutture precarie, purché ricadenti su aree private.